tredicesima in maternità

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La tredicesima mensilità è un compenso aggiuntivo che viene erogato ai lavoratori dipendenti una volta all’anno, solitamente nel mese di dicembre. Si tratta di un importo che corrisponde a un dodicesimo dello stipendio annuale, maturato nel corso dell’anno lavorativo, e che viene accreditato in proporzione ai mesi di lavoro effettivo.

La tredicesima è prevista sia per i dipendenti del settore privato che per quelli del settore pubblico ed è regolamentata dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Questa mensilità aggiuntiva ha lo scopo di fornire un sostegno economico extra durante le festività natalizie.

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Tredicesima in maternità: come viene influenzata?

Durante il periodo di maternità, i diritti legati alla retribuzione, compresa la tredicesima, subiscono delle variazioni in base al tipo di maternità che la lavoratrice sta usufruendo (maternità obbligatoria, facoltativa o anticipata). Nonostante la lavoratrice sia assente dal lavoro per un periodo determinato, la normativa italiana tutela i suoi diritti economici, compresa la maturazione della tredicesima.

Ecco come la tredicesima in maternità viene influenzata dai vari periodi:

  • Maternità obbligatoria: durante questo periodo, che comprende generalmente i 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto), la lavoratrice ha diritto a una retribuzione dell’80% del suo stipendio abituale. Tuttavia, la maturazione della tredicesima prosegue come se la lavoratrice fosse regolarmente in servizio. Quindi, anche se l’importo mensile è ridotto, il calcolo della tredicesima non viene penalizzato
  • Maternità facoltativa (congedo parentale): durante questo periodo, la maturazione della tredicesima può subire delle variazioni. La lavoratrice riceve una retribuzione inferiore (solitamente pari al 30% dello stipendio) e in alcuni casi la tredicesima non matura interamente. La maturazione dipende dalle specifiche previsioni del contratto collettivo e dalle condizioni di legge
  • Maternità anticipata: quando si verificano determinate condizioni di salute o rischi per la lavoratrice o per il feto, la maternità può essere anticipata. Durante questo periodo, la retribuzione segue le stesse regole della maternità obbligatoria, pertanto anche la tredicesima continua a maturare senza interruzioni.

La maturazione della tredicesima in maternità è un aspetto fondamentale da considerare, poiché garantisce alle lavoratrici un supporto economico durante un periodo cruciale della loro vita. Tuttavia, è importante distinguere tra i vari tipi di maternità, poiché non tutti i periodi consentono la maturazione completa della tredicesima. Approfondiamo tutti i dettagli nei successivi paragrafi!

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Come funziona la tredicesima in maternità

La tredicesima in maternità è regolata da diverse norme che stabiliscono in quali casi e in che misura essa viene maturata durante i periodi di congedo per maternità. A seconda del tipo di congedo – maternità obbligatoria, facoltativa o anticipata – la tredicesima può essere calcolata in maniera differente, ma in generale il diritto alla tredicesima viene comunque garantito, almeno per il periodo di maternità obbligatoria.

Maturazione della tredicesima in maternità: criteri e condizioni generali

Durante la maternità, la maturazione della tredicesima segue criteri specifici. Generalmente, la tredicesima viene calcolata come un dodicesimo della retribuzione annuale e viene corrisposta al dipendente in proporzione ai mesi effettivamente lavorati o, come in questo caso, ai mesi in cui si è goduto del diritto alla maternità. Ecco come funziona in generale.

1) Maternità obbligatoria

Durante i 5 mesi di congedo di maternità obbligatoria (di solito 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo), la tredicesima continua a maturare come se la lavoratrice fosse in servizio. Nonostante la retribuzione sia ridotta all’80%, l’importo della tredicesima non viene penalizzato. Questo perché la normativa prevede che la lavoratrice mantenga tutti i diritti economici durante questo periodo, inclusa la tredicesima.

2) Maternità facoltativa

Durante la maternità facoltativa, anche chiamata congedo parentale, la situazione è diversa. In questo caso, la retribuzione è ridotta al 30%, e non tutti i contratti collettivi prevedono la maturazione della tredicesima durante tale periodo. Spesso, la tredicesima non matura o matura parzialmente, dipendendo dal tipo di contratto collettivo nazionale applicato o da accordi aziendali. Quindi, durante il congedo facoltativo, la maturazione della tredicesima può essere sospesa o ridotta.

3) Maternità anticipata

In alcuni casi, per motivi di salute della madre o del nascituro, può essere necessario iniziare il congedo di maternità prima dei consueti 2 mesi che precedono il parto. Questo periodo viene definito maternità anticipata. Durante la maternità anticipata, la retribuzione resta all’80% e, come per la maternità obbligatoria, la tredicesima matura regolarmente, senza riduzioni, per tutta la durata del congedo.

Differenza tra maternità obbligatoria, facoltativa e anticipata

Vediamo nel dettaglio come differisce il calcolo della tredicesima nei tre principali periodi di maternità:

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1) Tredicesima in maternità obbligatoria

È il periodo di 5 mesi (di solito 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto) durante il quale la lavoratrice ha diritto all’astensione dal lavoro. Durante questo periodo, la lavoratrice riceve una retribuzione pari all’80% dello stipendio, ma la tredicesima matura interamente, come se la lavoratrice fosse in servizio a tempo pieno.

  • Esempio: se una lavoratrice è in maternità obbligatoria da maggio a settembre, la sua tredicesima a dicembre sarà calcolata senza alcuna penalizzazione per questi 5 mesi.

2) Tredicesima in maternità facoltativa

Il congedo facoltativo, o congedo parentale, può essere richiesto fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, ma comporta una retribuzione ridotta al 30% e, in molti casi, non dà diritto alla maturazione della tredicesima. Tuttavia, in alcuni casi la maturazione della tredicesima può avvenire in modo ridotto o in base agli accordi contrattuali.

  • Esempio: se una lavoratrice si assenta per maternità facoltativa da ottobre a dicembre, il calcolo della tredicesima potrebbe non includere questi mesi, a meno che il contratto collettivo non preveda diversamente.

3) Tredicesima in maternità anticipata

La maternità anticipata si verifica quando la lavoratrice, per motivi di salute legati alla gravidanza o per il tipo di lavoro svolto (ad esempio, lavori a rischio), deve iniziare il congedo prima dei 2 mesi previsti per legge. In questo caso, la retribuzione resta all’80%, e la tredicesima continua a maturare normalmente.

  • Esempio: se una lavoratrice deve andare in maternità anticipata dal quarto mese di gravidanza fino al parto, la tredicesima continuerà a essere calcolata senza penalizzazioni.

Tredicesima in maternità obbligatoria

Durante il periodo di maternità obbligatoria, la lavoratrice ha diritto a una retribuzione pari all’80% dello stipendio che percepiva prima del congedo. Questo compenso viene generalmente corrisposto dall’INPS, anche se in molti casi è anticipato dal datore di lavoro e poi rimborsato dall’ente previdenziale.

Come viene calcolata la tredicesima in maternità obbligatoria?

Nonostante la retribuzione durante la maternità obbligatoria sia ridotta all’80%, la tredicesima continua a maturare interamente come se la lavoratrice fosse in servizio. Questo significa che, anche durante il periodo di congedo, la lavoratrice mantiene il diritto alla tredicesima senza riduzioni. La normativa prevede che la maternità obbligatoria sia equiparata al lavoro effettivo per il calcolo della tredicesima, quindi il periodo di assenza non influisce negativamente sul totale della tredicesima percepita a fine anno.

Ecco i principali punti da considerare nel calcolo della tredicesima in maternità obbligatoria:

  • Maturazione completa della tredicesima: durante i 5 mesi di maternità obbligatoria, la tredicesima matura interamente, esattamente come se la lavoratrice fosse in servizio
  • Calcolo su base mensile: la tredicesima viene calcolata come un dodicesimo della retribuzione annua lorda. Ogni mese in cui la lavoratrice è in maternità obbligatoria viene considerato come mese lavorato ai fini del calcolo della tredicesima
  • Retribuzione ridotta non influisce: anche se la retribuzione durante la maternità obbligatoria è ridotta all’80%, la tredicesima viene comunque calcolata sulla base della retribuzione piena. Non ci sono decurtazioni per il fatto che lo stipendio effettivo durante la maternità sia inferiore.

Esempi pratici di calcolo della tredicesima in maternità obbligatoria

Per comprendere meglio come viene calcolata la tredicesima durante la maternità obbligatoria, vediamo alcuni esempi pratici.

Esempio 1

  • Stipendio lordo mensile: 2.000€
  • Periodo di maternità obbligatoria: maggio a settembre (5 mesi)

Calcolo della tredicesima

  • Anche se la lavoratrice riceve l’80% dello stipendio (1.600€ al mese) durante questi 5 mesi, la tredicesima verrà calcolata come se la retribuzione fosse rimasta a 2.000€. Quindi, la tredicesima sarà pari a un dodicesimo della retribuzione annua
  • Tredicesima annua: 2.000€ * 12 mesi = 24.000€ / 12 = 2.000€ (tredicesima piena)
  • Risultato: la lavoratrice riceverà 2.000€ di tredicesima a dicembre, nonostante il periodo di maternità obbligatoria.

Esempio 2

  • Stipendio lordo mensile: 1.500€
  • Periodo di maternità obbligatoria: ottobre a dicembre (3 mesi)

Calcolo della tredicesima

  • Durante il periodo di maternità obbligatoria, la lavoratrice riceve l’80% del suo stipendio, ossia 1.200€ al mese. Tuttavia, la tredicesima viene calcolata sull’intero stipendio di 1.500€. La tredicesima sarà quindi calcolata su 1.500€ per tutti i mesi dell’anno
  • Tredicesima annua: 1.500€ * 12 mesi = 18.000€ / 12 = 1.500€ (tredicesima piena)
  • Risultato: nonostante i 3 mesi di maternità obbligatoria, la lavoratrice riceverà 1.500€ di tredicesima a dicembre.

Tredicesima in maternità facoltativa

Il periodo di maternità facoltativa è retribuito in maniera ridotta, solitamente pari al 30% dello stipendio. Questa retribuzione ridotta ha un impatto diretto sulla maturazione della tredicesima, che durante la maternità facoltativa può subire riduzioni o, in alcuni casi, non maturare affatto. L’incidenza esatta dipende dal contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato e dagli accordi aziendali.

Maturazione della tredicesima in maternità facoltativa

Durante il periodo di maternità facoltativa, la maturazione della tredicesima non è garantita come nel caso della maternità obbligatoria. Di norma, la tredicesima non matura o matura solo parzialmente per i mesi in cui la lavoratrice è in congedo facoltativo, perché questo periodo non è equiparato a una normale attività lavorativa. Tuttavia, esistono delle eccezioni, in base al contratto collettivo applicato. Ecco le principali situazioni che possono verificarsi:

1) Non maturazione della tredicesima

In molti contratti collettivi, il periodo di maternità facoltativa non contribuisce alla maturazione della tredicesima, poiché durante questo congedo la retribuzione viene ridotta al 30%, e la normativa spesso non prevede la maturazione di istituti retributivi aggiuntivi come la tredicesima.

2) Maturazione parziale

Alcuni contratti collettivi o accordi aziendali prevedono che la tredicesima maturi parzialmente durante il congedo parentale. In questo caso, per i mesi di maternità facoltativa, la tredicesima viene calcolata in modo ridotto, generalmente in proporzione alla retribuzione ridotta percepita (30% dello stipendio).

3) Maturazione completa (raro)

In rari casi, determinati contratti collettivi possono prevedere che la tredicesima continui a maturare completamente anche durante la maternità facoltativa. Questa situazione è meno comune e dipende principalmente dagli accordi aziendali interni.

Esempio pratico di calcolo della tredicesima in maternità facoltativa

Facciamo degli esempi per chiarire come la tredicesima può essere calcolata durante la maternità facoltativa.

Esempio 1

  • Stipendio lordo mensile: 2.000€
  • Durata del congedo facoltativo: aprile a settembre (6 mesi)
  • Retribuzione durante il congedo facoltativo: 30% dello stipendio, ossia 600€ al mese.

Maturazione della tredicesima

Se il contratto collettivo non prevede la maturazione della tredicesima durante la maternità facoltativa, questi 6 mesi non verranno conteggiati ai fini del calcolo della tredicesima. Se invece è prevista una maturazione parziale, la tredicesima per questi 6 mesi sarà calcolata in proporzione alla retribuzione ridotta del 30%.

  • Tredicesima parziale: in questo caso, la tredicesima relativa a questi 6 mesi sarà ridotta in proporzione allo stipendio percepito, ossia:
    2.000€ * 30% = 600€ al mese per i mesi di maternità facoltativa
    600€ * 6 mesi = 3.600€ per i 6 mesi di congedo facoltativo
  • La tredicesima per gli altri 6 mesi (gennaio-marzo e ottobre-dicembre) sarà calcolata sull’intero stipendio: 2.000€ * 6 mesi = 12.000€
  • Totale tredicesima: 3.600€ + 12.000€ = 15.600€ / 12 = 1.300€ di tredicesima finale.

Esempio 2

  • Stipendio lordo mensile: 1.500€
  • Durata del congedo facoltativo: 3 mesi
  • Retribuzione durante il congedo facoltativo: 30% dello stipendio, ossia 450€ al mese
  • Tredicesima non maturata: Se il contratto non prevede la maturazione della tredicesima durante il congedo facoltativo, i mesi di assenza non saranno conteggiati e la tredicesima sarà calcolata solo per i 9 mesi di lavoro effettivo.
    1.500€ * 9 mesi = 13.500€ / 12 = 1.125€ di tredicesima finale.

Tredicesima in maternità anticipata

La maternità anticipata può essere concessa nei seguenti casi:

  • Gravidanza a rischio: quando la gravidanza presenta complicazioni o rischi per la salute della madre o del feto
  • Condizioni di lavoro pericolose: se la natura del lavoro svolto dalla donna è incompatibile con lo stato di gravidanza e non può essere modificato o adattato (ad esempio, lavori pesanti o esposti a rischi chimici o fisici)
  • Salute della lavoratrice: in presenza di condizioni mediche che richiedono un’astensione anticipata dal lavoro per salvaguardare la salute della madre.

Durante la maternità anticipata, la lavoratrice ha diritto a ricevere una retribuzione pari all’80% dello stipendio, esattamente come avviene per la maternità obbligatoria.

Come si calcola la tredicesima in caso di maternità anticipata?

La tredicesima durante il periodo di maternità anticipata viene calcolata allo stesso modo della maternità obbligatoria, ossia la lavoratrice continua a maturare la tredicesima interamente, senza alcuna penalizzazione. Nonostante la retribuzione mensile sia ridotta all’80%, la tredicesima viene comunque calcolata come se la lavoratrice percepisse l’intero stipendio.

Questo significa che, anche se la lavoratrice sta percependo una retribuzione ridotta, i suoi diritti economici relativi alla tredicesima non vengono alterati. Il periodo di maternità anticipata viene equiparato ai fini del calcolo della tredicesima come un periodo di lavoro regolare. Ecco i punti principali da considerare:

  • Maturazione completa della tredicesima: durante il periodo di maternità anticipata, la tredicesima continua a maturare come se la lavoratrice fosse in servizio a tempo pieno
  • Calcolo della tredicesima sulla retribuzione piena: anche se la retribuzione è ridotta all’80%, la tredicesima verrà calcolata in base allo stipendio lordo pieno. Questo assicura che non ci sia alcuna decurtazione della tredicesima per il periodo di maternità anticipata.

Esempio pratico di calcolo della tredicesima in caso di maternità anticipata

Esempio 1

  • Stipendio lordo mensile: 2.000€
  • Periodo di maternità anticipata: gennaio a maggio (5 mesi)
  • Retribuzione durante la maternità anticipata: 80% dello stipendio, ossia 1.600€ al mese.

Calcolo della tredicesima:

  • La tredicesima matura interamente, calcolata su 2.000€ per tutti i 12 mesi
  • Tredicesima annua: 2.000€ * 12 mesi = 24.000€ / 12 = 2.000€ (tredicesima piena)
  • Risultato: nonostante i 5 mesi di maternità anticipata, la lavoratrice riceverà una tredicesima completa di 2.000€ a dicembre.

Esempio 2

  • Stipendio lordo mensile: 1.800€
  • Periodo di maternità anticipata: luglio a dicembre (6 mesi)
  • Retribuzione durante la maternità anticipata: 80% dello stipendio, ossia 1.440€ al mese.

Calcolo della tredicesima:

  • Anche in questo caso, la tredicesima matura sull’intero stipendio di 1.800€, senza decurtazioni
  • Tredicesima annua: 1.800€ * 12 mesi = 21.600€ / 12 = 1.800€ (tredicesima piena)
  • Risultato: La lavoratrice riceverà una tredicesima completa di 1.800€ nonostante i 6 mesi di maternità anticipata.

Condizioni particolari per l’anticipazione della tredicesima

In alcuni casi, le lavoratrici possono richiedere un’anticipazione della tredicesima. Questo può avvenire per motivi di natura economica o per coprire le spese necessarie durante il periodo di maternità. Tuttavia, la concessione dell’anticipazione della tredicesima dipende dagli accordi aziendali o dalle politiche interne dell’azienda.

  • Accordi aziendali: in alcune aziende, l’anticipazione della tredicesima può essere concessa su richiesta, solitamente in forma parziale, per affrontare spese particolari durante la maternità. L’azienda può decidere di anticipare una parte della tredicesima prima della scadenza prevista (di solito a dicembre), distribuendola in più mensilità
  • Richiesta della lavoratrice: se l’azienda lo permette, la lavoratrice può richiedere l’anticipazione della tredicesima per ottenere un sostegno economico durante il periodo di maternità anticipata, senza dover attendere il pagamento standard di dicembre
  • Politiche aziendali: non tutte le aziende offrono l’anticipazione della tredicesima. È importante verificare con l’ufficio del personale o con il proprio contratto collettivo se questa opzione è disponibile.

Tredicesima in maternità: aspetti fiscali e previdenziali

La tredicesima in maternità, come per ogni lavoratore dipendente, è soggetta a tassazione e contribuzione previdenziale. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti particolari da considerare quando la tredicesima viene percepita durante i periodi di maternità obbligatoria, facoltativa o anticipata. Vediamo nel dettaglio come funziona il trattamento fiscale e previdenziale della tredicesima in queste circostanze.

Come viene tassata la tredicesima in maternità

La tassazione della tredicesima durante il periodo di maternità segue le stesse regole fiscali applicate alla tredicesima di un lavoratore in servizio. Questo significa che la tredicesima percepita durante la maternità è soggetta a imposte sul reddito (IRPEF) e ad eventuali addizionali regionali e comunali, come accade per qualsiasi altro periodo retributivo.

Tuttavia, è importante notare che:

  • Trattamento fiscale della tredicesima: la tredicesima è soggetta a una trattenuta fiscale separata rispetto alla normale busta paga mensile. Questo perché viene considerata come un’emolumento straordinario e viene tassata in maniera separata dal reddito ordinario, anche se il trattamento fiscale può variare in base all’ammontare complessivo del reddito del lavoratore
  • Retribuzione ridotta in maternità: sebbene durante la maternità obbligatoria o anticipata la retribuzione sia ridotta all’80%, la tassazione della tredicesima si applica comunque sulla retribuzione lorda completa (ossia, il 100% dello stipendio), perché la tredicesima matura come se la lavoratrice fosse in servizio pieno. Questo può comportare che la tredicesima subisca trattenute fiscali di una certa entità, anche se lo stipendio percepito durante la maternità è ridotto
  • Maternità facoltativa e tassazione: durante la maternità facoltativa, in cui la retribuzione è ridotta al 30%, se la tredicesima non matura o matura solo parzialmente, anche le trattenute fiscali saranno proporzionalmente più basse. Tuttavia, è fondamentale consultare il proprio contratto collettivo per verificare l’effettiva maturazione della tredicesima in questo periodo.

Implicazioni sulla contribuzione previdenziale

La contribuzione previdenziale durante la maternità è un altro aspetto cruciale da considerare, poiché il periodo di maternità ha un impatto diretto sul calcolo dei contributi versati ai fini pensionistici e della tutela previdenziale generale.

1) Maternità obbligatoria

  • Durante il periodo di maternità obbligatoria, la lavoratrice continua a maturare i contributi previdenziali come se fosse in servizio. Anche se lo stipendio viene ridotto all’80%, l’INPS accredita i contributi figurativi basati sullo stipendio pieno. Questo significa che, ai fini pensionistici, non ci sono penalizzazioni, e la tredicesima viene conteggiata come parte del reddito su cui vengono calcolati i contributi
  • Contributi figurativi: sono contributi che l’INPS versa per la lavoratrice durante periodi in cui non si riceve il 100% della retribuzione, come nel caso della maternità. Questi contributi garantiscono che il periodo di assenza non penalizzi il futuro trattamento pensionistico.

2) Maternità facoltativa

  • Nel periodo di maternità facoltativa, la retribuzione viene ridotta al 30%, e questo può influire sui contributi previdenziali. In molti casi, i contributi figurativi coprono solo la parte della retribuzione effettivamente percepita (ossia il 30%), e non l’intero stipendio, a meno che non ci siano specifici accordi aziendali o di contratto collettivo che prevedano il contrario
  • Effetto sui contributi per la tredicesima: se la tredicesima non matura completamente durante la maternità facoltativa, i contributi previdenziali relativi a quei mesi saranno più bassi. Questo potrebbe ridurre l’importo complessivo dei contributi annui versati ai fini pensionistici.

3) Maternità anticipata

Nel caso di maternità anticipata, come per la maternità obbligatoria, i contributi previdenziali vengono accreditati in modo completo attraverso i contributi figurativi. Quindi, anche se la retribuzione è ridotta all’80%, ai fini previdenziali il periodo viene considerato come se la lavoratrice percepisse il 100% della retribuzione, includendo la tredicesima nel calcolo dei contributi.

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