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Tra le diverse tipologie contrattuali che in Italia è possibile stipulare tra lavoratori e datori di lavoro c’è il contratto di apprendistato, che è rivolto ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni.
La caratteristica principale del contratto di apprendistato è il suo contenuto formativo: durante l’apprendistato, infatti, il giovane presta attività lavorativa svolgendo un percorso formativo all’interno di un’ azienda. Questa tipologia contrattuale ha dunque come obiettivo quello di permettere ai giovani di acquisire le competenze necessarie per il raggiungimento di una specifica professionalità o il possesso di un titolo di studio.
Data la particolarità di questo contratto, sono tante le domande che gli utenti si pongono sull’apprendistato. Pertanto, in questo articolo ci occuperemo di rispondere a tutti i vostri dubbi, focalizzandoci su che cos’è il contratto di apprendistato, su come funziona il contratto di apprendistato, su quanto dura l’apprendistato e su quanti contratti di apprendistato si possono fare.
Come funziona il contratto di apprendistato: cos’è e quante tipologie esistono?
Il contratto di apprendistato è una tipologia contrattuale che, come detto prima, prevede un periodo di formazione, in seguito al quale, come disciplinato dal Testo Unico sull’Apprendistato, si passa da apprendistato a indeterminato.
Con questa tipologia contrattuale il datore di lavoro deve, dunque, corrispondere all’apprendista:
- La retribuzione per la prestazione di lavoro resa.
- La formazione (interna o esterna) necessaria all’acquisizione di una maggiore competenza professionale.
Esistono tre tipologie di contratto di apprendistato, ognuna delle quali con una differente durata e un diverso obiettivo:
1. Apprendistato per la qualifica o il diploma professionale (Primo livello)
Si tratta di un tipo di contratto che si rivolge ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni e che ha l’obiettivo di permettere a questi ultimi di conseguire il titolo di studio previsto nel contratto, alternando momenti di formazione teorica a scuola a momenti di formazione pratica in azienda. Il contratto di apprendistato di primo livello si basa, dunque, sulla collaborazione tra aziende e istituzioni formative.
2. Apprendistato professionalizzante (Secondo livello)
L’apprendistato professionalizzante è un apprendistato rivolto ai giovani di età compresa tra i 17 e i 29 anni e finalizzato a formarli in una specifica professione o mansione. La formazione avviene interamente in azienda.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (Terzo livello)
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori.
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Quanto dura l’apprendistato?
Il contratto di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi.
In particolare, i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ossia l’apprendistato di primo e terzo livello, hanno una durata massima che non può superare i 3 o 4 anni, in base a quanti sono necessari per raggiungere il titolo di studio.
La durata di un contratto di apprendistato professionalizzante, invece, varia a seconda di quanto previsto dai CCNL di categoria e non può essere superiore a 3 anni. Fanno eccezione alcune professioni del settore artigiano (ad esempio orafi o falegnami) per le quali la durata può essere estesa fino a 5 anni. Dunque, il periodo di validità di questa tipologia contrattuale dipende dal settore di inserimento della risorsa.
Al conseguimento della qualifica professionale, professionalizzante o di alta formazione e di ricerca, i giovani lavoratori, che hanno già sviluppato competenze sul campo per tutta la durata della formazione, potranno essere assunti definitivamente e a tempo indeterminato dall’impresa.
Se invece, al termine del contratto l’apprendista vuole dimettersi, può farlo senza alcuna motivazione né preavviso. Sia nel periodo di prova che dopo basterà inoltrare una comunicazione scritta al datore di lavoro; se, invece, ciò avviene durante il periodo formativo, l’apprendista può dimettersi senza alcuna motivazione, ma dovrà rispettare i termini di preavviso del CCNL cui fa riferimento.
Il recesso è esercitabile soltanto al termine del periodo formativo, e solo nel giorno coincidente con il termine del periodo di apprendistato, con preavviso ma senza obbligo di motivazione.
A differenza del contratto di tirocinio, chi viene inquadrato con un contratto di apprendistato matura le ferie: il numero di ferie e permessi spettanti sono stabiliti dal CCNL.
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