legge 68 99

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La strada verso un mercato del lavoro veramente inclusivo in Italia ha trovato un punto di svolta fondamentale con l’introduzione della legge 68/99. Questa normativa, entrata in vigore il 18 gennaio 2000, rappresenta una pietra miliare nel percorso di integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel nostro paese. Conosciuta anche come “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, la legge 68 99 ha rivoluzionato l’approccio all’inserimento professionale di persone appartenenti alle cosiddette categorie protette, passando da una logica assistenzialista a una valorizzazione delle capacità individuali.

Con oltre due decenni di attuazione, questa legge ha trasformato profondamente il panorama lavorativo italiano, promuovendo quello che oggi chiamiamo “collocamento mirato”, un concetto che va ben oltre la semplice imposizione di quote di assunzione. La legge 68/99 ha saputo evolversi nel tempo, adattandosi ai cambiamenti sociali ed economici, rimanendo però fedele al suo principio ispiratore: garantire che il lavoro sia un diritto universale e un potente strumento di dignità e realizzazione personale per tutti i cittadini, inclusi quelli con disabilità.

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In questo articolo esploreremo in profondità tutti gli aspetti della legge 68 99 categorie protette, analizzando non solo cosa prevede la normativa, ma anche come questa si traduce in benefici concreti sia per i lavoratori che per le aziende.

legge 68/99

Cosa prevede la legge 68/99: Obiettivi e finalità

La legge 68/99 nasce con un obiettivo ambizioso: promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Ma cosa significa concretamente questo? Innanzitutto, significa riconoscere che l’ingresso nel mondo del lavoro per le persone con disabilità non è solo una questione di quote da rispettare, ma un processo che richiede attenzione alle specificità di ogni individuo.

Il cuore pulsante della legge 68 99 è il superamento dell’approccio precedente, basato sul collocamento obbligatorio previsto dalla legge 482/68, in favore di un sistema più evoluto che tiene conto delle reali capacità lavorative delle persone con disabilità. Il collocamento mirato legge 68 99 si distingue proprio per questo: non si tratta più di inserire forzatamente una persona in un contesto lavorativo qualsiasi, ma di trovare la giusta corrispondenza tra le capacità residue della persona con disabilità e le caratteristiche del posto di lavoro.

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La legge definisce specificamente il collocamento mirato come “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”. Questa definizione racchiude perfettamente la filosofia innovativa della legge 68/99, che pone l’accento sulla valorizzazione delle capacità piuttosto che sui limiti.

La finalità ultima della normativa è duplice: da un lato garantire il diritto al lavoro delle persone con disabilità, dall’altro creare un sistema che renda questo inserimento vantaggioso anche per le aziende, trasformando quello che potrebbe essere percepito come un mero obbligo in un’opportunità di arricchimento e innovazione.

I destinatari della legge 68/99: chi sono le categorie protette

Quando parliamo di categorie protette legge 68 99, ci riferiamo a specifici gruppi di persone che la normativa individua come destinatari delle sue tutele. È fondamentale comprendere chi rientra esattamente in queste categorie, poiché questo determina sia i diritti dei lavoratori sia gli obblighi delle aziende.

I principali beneficiari della legge 68 99 categorie protette sono:

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  • Le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%. Queste persone devono essere accertate dalle apposite commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile
  • Le persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall’INAIL
  • Le persone non vedenti (coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione) o sordomute
  • Le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria.

È importante notare che dal 2015, con il Jobs Act, sono state introdotte importanti novità riguardo alle categorie protette legge 68 99. In particolare, i lavoratori già in forza che diventano inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60%.

Un aspetto spesso trascurato ma di grande rilevanza riguarda le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere, che dal 2007 sono incluse tra i beneficiari del collocamento obbligatorio, con una quota di riserva a loro dedicata pari all’1% dei dipendenti.

La chiara definizione di chi appartiene alle categorie protette legge 68 99 è essenziale non solo per i diritti dei lavoratori, ma anche per le aziende che devono adempiere agli obblighi di assunzione previsti dalla legge, evitando sanzioni e cogliendo le opportunità di agevolazioni fiscali e contributi connessi a queste assunzioni.

chi rientra nelle categorie protette

Gli obblighi delle aziende: quote di riserva e adempimenti

La legge 68 99 prevede precisi obblighi per i datori di lavoro pubblici e privati relativamente all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette. Questi obblighi variano in base alla dimensione dell’azienda, seguendo un principio di proporzionalità che tiene conto della capacità organizzativa e produttiva dei diversi contesti lavorativi.

Le quote di riserva previste dalla legge 68/99 sono strutturate come segue:

  • Datori di lavoro con 15-35 dipendenti: obbligo di assumere 1 lavoratore appartenente alle categorie protette
  • Datori di lavoro con 36-50 dipendenti: obbligo di assumere 2 lavoratori appartenenti alle categorie protette
  • Datori di lavoro con più di 50 dipendenti: obbligo di assumere un numero di lavoratori disabili pari al 7% dei lavoratori occupati.

È importante sottolineare che per le aziende da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assunzione scatta solo in caso di nuove assunzioni. Questo significa che un’azienda con 15 dipendenti non ha l’obbligo immediato di assumere un lavoratore con disabilità, ma dovrà farlo qualora proceda a una nuova assunzione.

Gli adempimenti non si limitano all’assunzione. La legge 68 99 prevede anche l’obbligo di invio del prospetto informativo. Si tratta di una dichiarazione che i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti devono inviare telematicamente agli uffici competenti, indicando la situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e appartenente ad altre categorie protette.

Il prospetto va inviato entro il 31 gennaio di ogni anno con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell’anno precedente, ma solo se ci sono stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Per quanto riguarda le modalità di assunzione, la legge 68/99 prevede diverse possibilità:

  • Assunzione nominativa: l’azienda sceglie direttamente il lavoratore da assumere
  • Assunzione numerica: è l’ufficio competente a individuare il lavoratore da assumere, sulla base di graduatorie
  • Convenzioni: accordi stipulati tra aziende e uffici competenti per programmare le assunzioni in un arco temporale definito.

Il rispetto di questi obblighi non è solo una questione di conformità legale, ma rappresenta un’opportunità per le aziende di arricchire il proprio capitale umano con professionalità diverse e di accedere a specifiche agevolazioni economiche previste per chi assume lavoratori con disabilità.

obblighi assunzione aziende

Il collocamento mirato: strumento principale della legge 68/99

Il collocamento mirato legge 68 99 rappresenta forse l’innovazione più significativa introdotta da questa normativa. Si tratta di un approccio che va ben oltre la semplice imposizione di quote di assunzione, mirando a creare un reale incontro tra le esigenze delle aziende e le capacità delle persone con disabilità.

Il concetto di collocamento mirato legge 68 99 si fonda sul principio che ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione di disabilità, possiede competenze e capacità che, se opportunamente valorizzate, possono tradursi in un contributo significativo all’interno del contesto lavorativo. Non si tratta quindi di trovare “un posto qualsiasi” per adempiere a un obbligo di legge, ma di individuare quella posizione in cui la persona con disabilità possa esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Per realizzare questo obiettivo, la legge 68/99 ha previsto l’istituzione dei Servizi per l’Inserimento Lavorativo (SIL), specifiche strutture all’interno dei Centri per l’Impiego che si occupano di gestire il processo di collocamento mirato. Questi servizi svolgono un ruolo fondamentale di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, attraverso diverse attività:

  • Valutazione delle capacità lavorative residue delle persone con disabilità
  • Analisi dei posti di lavoro disponibili nelle aziende
  • Supporto nella definizione di progetti personalizzati di inserimento lavorativo
  • Accompagnamento della persona con disabilità nel percorso di inserimento, attraverso tirocini, stage e altre forme di avvicinamento al mondo del lavoro
  • Consulenza alle aziende sulle soluzioni tecniche e organizzative per favorire l’inserimento efficace.

Un elemento cruciale del collocamento mirato legge 68 99 è rappresentato dalle convenzioni, strumenti flessibili che permettono di programmare l’inserimento lavorativo con gradualità, tenendo conto delle specifiche esigenze sia dell’azienda che del lavoratore. Le convenzioni possono prevedere periodi di prova più lunghi, forme di tutoraggio, adattamenti del posto di lavoro e percorsi formativi personalizzati.

Il collocamento mirato si avvale inoltre di specifici incentivi economici, come il Fondo Nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, che finanzia misure per l’inserimento lavorativo, tra cui contributi per l’adattamento dei posti di lavoro e per la rimozione delle barriere architettoniche.

L’efficacia del collocamento mirato legge 68 99 si misura non solo nel numero di assunzioni realizzate, ma soprattutto nella qualità e nella durata degli inserimenti lavorativi, nell’effettiva crescita professionale delle persone con disabilità e nel valore aggiunto che queste portano alle organizzazioni.

Benefici e agevolazioni per le aziende che assumono categorie protette

L’assunzione di personale appartenente alle categorie protette legge 68 99 non deve essere vista dalle aziende esclusivamente come un obbligo normativo, ma come un’opportunità che può portare significativi vantaggi, sia in termini economici che organizzativi.

In primo luogo, il sistema italiano prevede una serie di agevolazioni economiche per le aziende che assumono lavoratori con disabilità nell’ambito del lavoro legge 68 99. Queste includono:

  • Incentivi economici sotto forma di contributi all’assunzione, che possono coprire fino al 70% della retribuzione mensile lorda del lavoratore per un periodo massimo di 36 mesi, con percentuali variabili in base al grado di riduzione della capacità lavorativa
  • Contributi per l’adattamento del posto di lavoro, che possono coprire le spese necessarie per rendere accessibile e fruibile la postazione lavorativa
  • Rimborsi forfettari parziali per le spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%
  • Contributi per l’istituzione di un tutor aziendale che segua il percorso di inserimento.

Oltre alle agevolazioni economiche dirette, le aziende che assumono persone appartenenti alle categorie protette legge 68 99 possono beneficiare di importanti vantaggi organizzativi e strategici:

  • Diversificazione del capitale umano: l’inserimento di persone con diverse abilità porta nuove prospettive e approcci innovativi ai problemi aziendali
  • Miglioramento del clima aziendale: le politiche di inclusione hanno dimostrato di aumentare il senso di appartenenza e la coesione tra i dipendenti
  • Rafforzamento della responsabilità sociale d’impresa: l’impegno verso l’inclusione lavorativa comunica valori positivi sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione
  • Sviluppo di nuove competenze organizzative: gestire la diversità in azienda stimola l’evoluzione di competenze manageriali avanzate.

Non va dimenticato che le aziende possono accedere a servizi di consulenza gratuiti offerti dai Centri per l’Impiego per facilitare il processo di inserimento lavorativo. Questi servizi includono l’analisi delle posizioni lavorative, la preselezione dei candidati e il supporto nella definizione dei progetti di inserimento.

Inoltre, le convenzioni previste dalla legge 68/99 offrono alle aziende la possibilità di programmare le assunzioni con gradualità, definendo tempi e modalità in accordo con le proprie esigenze organizzative e produttive.

incentivi per aziende

Sanzioni per chi non rispetta la legge 68/99

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge 68 99 comporta per le aziende sanzioni significative, che nel corso degli anni sono state progressivamente inasprite per garantire una maggiore efficacia della normativa.

Le principali sanzioni riguardano:

  • Mancato invio del prospetto informativo: per questa omissione è prevista una sanzione amministrativa di 702,43 euro per ogni giorno di ritardo
  • Mancata assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette: la sanzione ammonta a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni lavoratore disabile che non è stato occupato.

Questo significa che un’azienda che non ha rispettato l’obbligo per un intero anno può trovarsi a pagare una somma superiore a 30.000 euro per ogni posizione non coperta.

È importante sottolineare che queste sanzioni non liberano comunque il datore di lavoro dall’obbligo di assumere lavoratori con disabilità. Anche dopo il pagamento della sanzione, infatti, l’azienda rimane soggetta all’obbligo di copertura delle quote previste dalla legge 68/99.

Un aspetto rilevante riguarda i termini per l’adempimento degli obblighi: le aziende hanno 60 giorni di tempo per assumere lavoratori con disabilità a partire dal momento in cui sorge l’obbligo (ad esempio, dal superamento della soglia dei 15 dipendenti o dal momento in cui si verifica una nuova assunzione che fa scattare l’obbligo).

Le sanzioni vengono applicate dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro, che effettuano controlli sia su iniziativa propria sia su segnalazione degli uffici competenti del collocamento mirato.

Per evitare le sanzioni, le aziende possono ricorrere a diverse soluzioni previste dalla stessa legge 68/99, come:

  • La richiesta di esonero parziale, per le aziende che per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l’intera percentuale di persone con disabilità prescritta
  • La stipula di convenzioni di programma, che permettono di pianificare le assunzioni in un arco temporale definito
  • L’adesione ai Fondi regionali per l’occupazione dei disabili, che consente di finanziare programmi di inserimento lavorativo.

Il sistema sanzionatorio rappresenta un forte incentivo al rispetto della normativa, ma l’obiettivo ultimo della legge 68 99 rimane quello di promuovere una cultura dell’inclusione che vada oltre la mera conformità legale, in cui l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità sia percepito come un’opportunità e non come un onere.

Procedure di assunzione: come funziona l’inserimento lavorativo

L’inserimento lavorativo delle persone appartenenti alle categorie protette legge 68 99 segue procedure specifiche, pensate per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e per garantire il successo dell’inserimento nel lungo periodo. Si tratta di un processo strutturato che richiede attenzione e pianificazione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Il primo passo per un’azienda che intende assumere lavoratori nell’ambito del lavoro legge 68 99 è l’iscrizione al Centro per l’Impiego territorialmente competente, attraverso la quale si comunica l’intenzione di procedere con le assunzioni obbligatorie. Da questo momento, l’azienda può procedere con diverse modalità di assunzione. Nella richiesta nominativa, l’impresa ha la possibilità di individuare direttamente il lavoratore da assumere, scegliendo tra gli iscritti alle liste del collocamento mirato, garantendosi così maggiore flessibilità nella selezione del personale in base alle proprie esigenze organizzative e produttive.

In alternativa, con la richiesta numerica, l’azienda si rivolge al Centro per l’Impiego richiedendo l’invio di un certo numero di lavoratori con determinate caratteristiche professionali, e sarà poi il Centro stesso a provvedere all’individuazione dei candidati in base alla loro posizione in graduatoria, secondo criteri di trasparenza e oggettività.

Un percorso particolarmente efficace e sempre più diffuso è rappresentato dalle convenzioni di inserimento lavorativo, previste dall’articolo 11 della legge 68/99. Queste convenzioni, stipulate tra azienda e ufficio competente, rappresentano uno strumento di grande flessibilità che permette di personalizzare il percorso di inserimento. Grazie a queste convenzioni, è possibile programmare con precisione i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, creando una roadmap chiara e condivisa. Le convenzioni consentono inoltre di prevedere tirocini con finalità formative o di orientamento, fondamentali per verificare la compatibilità della persona con l’ambiente di lavoro prima dell’assunzione definitiva.

Non meno importante è la possibilità di definire periodi di prova più lunghi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, dando così più tempo sia al lavoratore che all’azienda per valutare l’adeguatezza dell’inserimento. Infine, le convenzioni possono prevedere l’istituzione di forme di tutoraggio e consulenza specifiche per facilitare l’adattamento al contesto lavorativo, creando un ambiente accogliente e supportivo.

La normativa offre anche un’altra importante opportunità attraverso le convenzioni di integrazione lavorativa, pensate specificamente per l’inserimento di persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Questo tipo di convenzioni si distingue per un approccio ancora più personalizzato e supportivo, che include forme di sostegno, consulenza e tutoraggio continuativo da parte degli uffici competenti. Il percorso viene costantemente monitorato attraverso verifiche periodiche sull’andamento della formazione e dell’inserimento, permettendo aggiustamenti in corso d’opera quando necessario. A sostegno di questo percorso, sono previsti anche contributi economici specifici per coprire i costi della formazione e dell’adattamento del posto di lavoro, rendendo il processo sostenibile anche dal punto di vista finanziario.

Per le aziende che, nonostante queste facilitazioni, incontrano ancora difficoltà nell’inserimento diretto di lavoratori con disabilità, la legge 68/99 prevede anche la possibilità di stipulare convenzioni con cooperative sociali o imprese sociali. Attraverso questi accordi, è possibile adempiere parzialmente all’obbligo di assunzione, creando al contempo opportunità di lavoro in contesti protetti e specializzati nell’inclusione lavorativa.

Al centro di tutte queste procedure resta un elemento cruciale per il successo dell’inserimento: la corretta valutazione delle capacità e delle potenzialità della persona con disabilità. È fondamentale che il lavoratore sia messo nelle condizioni di svolgere mansioni compatibili con le proprie caratteristiche, valorizzando le sue capacità e non focalizzandosi sui limiti.

Questo approccio richiede un’analisi approfondita che considera sia le competenze della persona che le caratteristiche specifiche del posto di lavoro, includendo quando necessario eventuali adattamenti dell’ambiente lavorativo. Solo così l’inserimento può trasformarsi da mero adempimento burocratico a reale opportunità di crescita, sia per il lavoratore che per l’azienda.

Legge 68 99: consigli pratici per lavoratori e aziende

L’efficace applicazione della legge 68/99 richiede un approccio strategico e consapevole da parte di tutti i soggetti coinvolti. Per le aziende che intendono affrontare in modo proattivo gli obblighi e cogliere le opportunità offerte dalla normativa, esistono diverse strategie che possono fare la differenza nel processo di inserimento lavorativo.

Innanzitutto, la pianificazione anticipata delle assunzioni rappresenta un elemento cruciale per il successo. Le aziende più lungimiranti non attendono di essere sottoposte a controlli o di ricevere sanzioni, ma integrano sistematicamente la programmazione delle assunzioni di categorie protette nella normale pianificazione del personale, considerandola parte integrante della propria strategia di sviluppo.

Parallelamente, la collaborazione attiva con i servizi del collocamento mirato può rivelarsi estremamente vantaggiosa, poiché questi uffici offrono consulenza gratuita e supporto specializzato nella ricerca dei candidati più idonei, fungendo da prezioso ponte tra domanda e offerta di lavoro.

Molte aziende di successo hanno scoperto il valore delle convenzioni come strumento di flessibilità nell’adempimento degli obblighi di legge. Questi accordi consentono di programmare gli inserimenti in modo graduale e personalizzato, adattandoli alle reali esigenze organizzative dell’azienda. Un altro investimento strategico riguarda la formazione di tutor aziendali dedicati, figure che possono facilitare significativamente il processo di inserimento e integrazione, creando un ambiente accogliente e supportivo per i nuovi assunti appartenenti alle categorie protette.

Prima di procedere con qualsiasi inserimento, è fondamentale effettuare un’analisi accurata delle posizioni lavorative disponibili, identificando con precisione le mansioni che possono essere svolte efficacemente da persone con diverse tipologie di disabilità. Questo processo di analisi dovrebbe includere anche la valutazione degli adattamenti necessari dell’ambiente di lavoro o delle procedure operative, ricordando che per questi interventi sono disponibili specifici contributi economici che possono ridurre significativamente i costi per l’azienda.

Al di là degli aspetti tecnici e procedurali, il fattore che spesso determina il successo a lungo termine dell’inserimento lavorativo è la promozione di una cultura aziendale genuinamente inclusiva. Le aziende che ottengono i migliori risultati investono nella sensibilizzazione di tutti i dipendenti sul valore della diversità e sulle corrette modalità di interazione con i colleghi con disabilità, trasformando l’inclusione da obbligo normativo a valore aziendale condiviso.

Anche per le persone con disabilità in cerca di lavoro nell’ambito della legge 68 99, una strategia ben pianificata può fare la differenza. Il primo passo fondamentale consiste nell’iscrizione alle liste del collocamento mirato presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente, assicurandosi di avere a disposizione tutta la documentazione necessaria, come il verbale di invalidità e la relazione conclusiva delle capacità lavorative. È altrettanto importante mantenere costantemente aggiornato il proprio profilo professionale, comunicando tempestivamente al Centro per l’Impiego eventuali nuove competenze acquisite o cambiamenti significativi nella propria situazione personale o professionale.

Il percorso verso l’inserimento lavorativo può essere notevolmente arricchito dalla partecipazione attiva ai percorsi di orientamento e formazione offerti dai servizi territoriali, che rappresentano preziose opportunità per acquisire nuove competenze e aumentare la propria occupabilità. Molti professionisti con disabilità hanno trovato nei tirocini e negli stage un’efficace porta d’ingresso nel mondo del lavoro, poiché queste esperienze offrono l’opportunità di dimostrare concretamente le proprie capacità e di familiarizzare con il contesto lavorativo, superando eventuali pregiudizi iniziali.

La conoscenza approfondita delle diverse tipologie contrattuali disponibili costituisce un altro vantaggio significativo. In alcuni casi, forme di lavoro flessibile possono rappresentare un primo passo strategico verso l’inserimento stabile, offrendo l’opportunità di dimostrare il proprio valore professionale in un contesto meno vincolante. Non va sottovalutata, infine, l’importanza di richiedere, quando necessario, un supporto qualificato per la valutazione delle proprie capacità e l’identificazione del percorso professionale più adatto alle proprie caratteristiche e aspirazioni.

Sia per le aziende che per i lavoratori, è fondamentale considerare l’inserimento lavorativo non come un evento puntuale, ma come un processo articolato che richiede tempo, attenzione e monitoraggio continuo. Il vero successo dell’applicazione della legge 68/99 non si misura solamente nel momento dell’assunzione, ma nella capacità di creare condizioni durature che permettano una reale integrazione e crescita professionale nel lungo periodo, trasformando quello che potrebbe essere percepito come un mero adempimento normativo in un’opportunità di arricchimento reciproco.

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