contratto di solidarietà

In un panorama economico caratterizzato da continue sfide e trasformazioni, il contratto di solidarietà rappresenta uno degli strumenti più significativi per gestire le crisi aziendali salvaguardando l’occupazione. Ma di cosa si tratta esattamente?

Il contratto di solidarietà è un accordo stipulato tra l’azienda e le rappresentanze sindacali che prevede la riduzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale o, in alcuni casi, per favorire nuove assunzioni. Si tratta di uno strumento di flessibilità che incarna un principio fondamentale: distribuire il sacrificio tra tutti i lavoratori piuttosto che concentrarlo su alcuni attraverso i licenziamenti.

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Introdotto negli anni ’80 e modificato più volte nel corso dei decenni, il contratto di solidarietà ha dimostrato la sua rilevanza soprattutto nei periodi di recessione economica, emergendo come alternativa socialmente più accettabile rispetto ai licenziamenti collettivi. La sua evoluzione normativa riflette i cambiamenti del mercato del lavoro e delle politiche occupazionali italiane, culminando nelle più recenti modifiche apportate con il Jobs Act e i successivi interventi legislativi.

In questo articolo analizzeremo in dettaglio questo istituto, esplorando le sue tipologie, i risvolti economici, l’impatto sui diritti dei lavoratori e le procedure per la sua attivazione, con un focus particolare sugli aspetti più ricercati come il rapporto tra contratto di solidarietà e maternità o l’esempio di busta paga con contratto di solidarietà.

Contratto di solidarietà: tipologie

Il nostro ordinamento prevede due tipologie principali di contratto di solidarietà, ciascuna con obiettivi e caratteristiche distintive:

Contratto di solidarietà difensiva

Il contratto di solidarietà difensiva è la tipologia più diffusa e conosciuta, disciplinata principalmente dall’art. 21 del D.Lgs. 148/2015. Questa forma viene attivata per evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale attraverso una diminuzione concordata dell’orario di lavoro e della retribuzione.

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Le principali caratteristiche del contratto di solidarietà difensiva includono:

  • Applicabilità alle aziende che rientrano nel campo della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS)
  • Necessità di un accordo sindacale
  • Riduzione dell’orario di lavoro non superiore al 60% (con possibili picchi fino all’80% per singoli lavoratori)
  • Durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile (36 mesi per le aziende del Sud)
    Integrazione salariale a carico dell’INPS

Questo strumento viene attivato in situazioni di crisi temporanea o ristrutturazione aziendale, quando l’alternativa sarebbe il licenziamento di parte del personale.

Contratto di solidarietà espansiva

Il contratto di solidarietà espansiva, disciplinato dall’art. 41 del D.Lgs. 148/2015, ha una finalità completamente diversa: promuovere nuova occupazione attraverso la riduzione stabile dell’orario di lavoro e della retribuzione dei lavoratori già occupati.

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Le caratteristiche principali del contratto di solidarietà espansiva sono:

  • Riduzione dell’orario di lavoro finalizzata a nuove assunzioni
  • Contributi economici per l’azienda a fronte delle nuove assunzioni
  • Possibilità di prepensionamento per i lavoratori più anziani
  • Accordo sindacale obbligatorio
  • Durata minima di 12 mesi

Questa tipologia, sebbene meno utilizzata rispetto a quella difensiva, rappresenta uno strumento di politica attiva del lavoro con potenzialità significative per la creazione di nuova occupazione.

Differenze chiave tra le due tipologie

La differenza fondamentale risiede nella finalità: mentre il contratto di solidarietà difensiva mira a preservare i posti di lavoro esistenti in situazioni di crisi, quello espansivo punta ad aumentare l’occupazione complessiva attraverso la redistribuzione dell’orario di lavoro.

Anche il trattamento economico è diverso: nel caso difensivo i lavoratori hanno diritto all’integrazione salariale dell’INPS, mentre nel caso espansivo è l’azienda a ricevere incentivi per le nuove assunzioni.

Il contratto di solidarietà difensiva in dettaglio

Data la sua maggiore diffusione, approfondiamo ulteriormente il contratto di solidarietà difensiva.

Requisiti per l’attivazione

Per poter attivare un contratto di solidarietà difensiva, è necessario che:

  • L’azienda rientri nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
  • Esista una situazione di crisi aziendale che potrebbe portare a esuberi di personale
  • Vi sia un accordo sindacale che preveda la riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare i licenziamenti
  • La riduzione dell’orario sia distribuita equamente tra i lavoratori delle unità produttive coinvolte

È importante sottolineare che l’azienda deve aver esaurito le possibilità di riduzione dell’orario di lavoro attraverso l’utilizzo di ferie arretrate e altri strumenti contrattuali prima di ricorrere al contratto di solidarietà.

Procedura di stipula

La procedura per la stipula del contratto di solidarietà difensiva prevede i seguenti passaggi:

1) Consultazione sindacale con le rappresentanze dei lavoratori

2) Stipula dell’accordo aziendale che deve indicare:

  • Le motivazioni che rendono necessario il ricorso a questo strumento
  • Il numero dei lavoratori coinvolti
  • La durata prevista
  • La riduzione dell’orario di lavoro e la sua articolazione

3) Presentazione della domanda al Ministero del Lavoro o all’INPS (a seconda delle disposizioni vigenti)

4) Autorizzazione e implementazione dell’accordo

L’accordo deve essere firmato dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Contratto di solidarietà: durata e possibilità di proroga

Il contratto di solidarietà difensiva può avere una durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile (36 mesi per le aziende del Sud Italia). È possibile estendere questo periodo fino a 36 mesi nel quinquennio mobile se l’accordo prevede, nell’ultimo anno di durata del contratto, un incremento dell’orario di lavoro finalizzato alla formazione professionale.

La proroga deve essere concordata tra le parti e autorizzata seguendo la stessa procedura dell’accordo iniziale. È importante notare che il contratto di solidarietà contribuisce al raggiungimento del limite massimo complessivo di 24 mesi (o 36 mesi) di utilizzo degli ammortizzatori sociali nel quinquennio mobile.

Riduzione dell’orario di lavoro: modalità e limiti

La riduzione dell’orario di lavoro nel contratto di solidarietà difensiva deve rispettare determinati parametri:

  • La riduzione media oraria non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile
  • Per ciascun lavoratore, la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo coperto dal contratto
  • In casi eccezionali, la riduzione può raggiungere l’80% per singoli lavoratori, purché la media complessiva rimanga entro i limiti previsti

La riduzione può essere articolata in modo differente nel periodo di validità del contratto e può essere distribuita in modo non uniforme tra i lavoratori, ma sempre nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità.

Contratto di solidarietà: aspetti economici e contributivi

Gli aspetti economici e contributivi rappresentano uno degli elementi di maggiore interesse per lavoratori e aziende che valutano il ricorso al contratto di solidarietà.

Trattamento economico per i lavoratori

I lavoratori in contratto di solidarietà subiscono una riduzione della retribuzione proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro. Tuttavia, questa riduzione viene in parte compensata dall’intervento dell’INPS attraverso un’integrazione salariale.

L’integrazione corrisponde al 60% della retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario. È importante sottolineare che esistono dei massimali mensili stabiliti per legge, aggiornati annualmente, che limitano l’importo complessivo dell’integrazione salariale.

Integrazione salariale INPS: calcolo e modalità di erogazione

Il contratto di solidarietà INPS prevede che l’integrazione salariale venga calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate. L’importo è soggetto ai massimali stabiliti annualmente dall’INPS. L’erogazione dell’integrazione salariale può avvenire in due modalità:

  • Pagamento diretto dall’INPS al lavoratore (meno frequente)
  • Anticipazione da parte del datore di lavoro con successivo conguaglio attraverso i contributi dovuti all’INPS (modalità più comune)

È importante notare che sull’integrazione salariale non maturano ratei di mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) né ferie e permessi, e che è soggetta a una riduzione del 5,84% a titolo di contribuzione figurativa.

Contribuzione figurativa durante il periodo di solidarietà

Durante il periodo di contratto di solidarietà, ai lavoratori viene riconosciuta la contribuzione figurativa per le ore non lavorate. Questo significa che, ai fini pensionistici, il periodo di solidarietà viene considerato come lavorato a tempo pieno.

La contribuzione figurativa è calcolata sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale. Questo aspetto è particolarmente importante perché garantisce che il periodo di solidarietà non influisca negativamente sul futuro trattamento pensionistico del lavoratore.

Impatto sullo stipendio: esempio pratico di busta paga con contratto di solidarietà

Per comprendere concretamente l’impatto del contratto di solidarietà sullo stipendio, consideriamo un esempio di busta paga con contratto di solidarietà.

Prendiamo il caso di un lavoratore con una retribuzione mensile lorda di 2.000 euro e un orario settimanale di 40 ore, che viene posto in contratto di solidarietà con una riduzione dell’orario del 40% (quindi lavorerà 24 ore settimanali invece di 40).

  • Retribuzione lorda per le ore lavorate: 1.200 euro (60% di 2.000 euro)
  • Retribuzione persa a causa della riduzione: 800 euro (40% di 2.000 euro)
  • Integrazione salariale INPS (60% della retribuzione persa): 480 euro (60% di 800 euro)
  • Retribuzione complessiva lorda: 1.680 euro (1.200 euro + 480 euro)

In questo esempio, il lavoratore subisce una perdita netta di 320 euro rispetto alla retribuzione originaria. È importante notare che l’integrazione salariale è soggetta a tassazione, ma con un’aliquota generalmente inferiore rispetto alla retribuzione ordinaria.

Contratto di solidarietà e diritti del lavoratore

Il contratto di solidarietà impatta su vari aspetti dei diritti del lavoratore, alcuni dei quali sono oggetto di frequenti ricerche e dubbi.

Incidenza su ferie e permessi

La relazione tra contratto di solidarietà e ferie è un aspetto spesso oggetto di confusione. In linea generale:

  • La maturazione delle ferie avviene in proporzione alle ore effettivamente lavorate
  • I periodi di sospensione totale dell’attività lavorativa non sono computabili ai fini della maturazione delle ferie
  • Per i periodi di riduzione dell’orario, la maturazione è proporzionale alle ore lavorate

Ad esempio, se la riduzione dell’orario è del 40%, la maturazione delle ferie sarà pari al 60% di quella normale. Tuttavia, molti contratti collettivi o accordi aziendali possono prevedere condizioni più favorevoli, garantendo la maturazione completa delle ferie nonostante la riduzione dell’orario.

Per quanto riguarda i permessi, la situazione è analoga: la maturazione è generalmente proporzionale alle ore lavorate, ma possono esistere disposizioni più favorevoli nei contratti collettivi.

Trattamento della tredicesima e quattordicesima mensilità

Durante il periodo di contratto di solidarietà, la tredicesima e, ove prevista, la quattordicesima mensilità maturano in proporzione alle ore effettivamente lavorate. L’integrazione salariale INPS non contribuisce alla maturazione di questi istituti.

Quindi, se un lavoratore ha una riduzione dell’orario del 50% per un intero anno, maturerà una tredicesima pari alla metà di quella che avrebbe maturato lavorando a tempo pieno.

Contratto di solidarietà e maternità: tutele e diritti

Il rapporto tra contratto di solidarietà e maternità è particolarmente delicato. Le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio che si trovano in un’azienda dove è stato stipulato un contratto di solidarietà hanno diritto al trattamento di maternità pieno, calcolato sulla retribuzione che avrebbero percepito se avessero lavorato a tempo pieno.

Questo principio di favore è stato confermato da diverse sentenze e dall’interpretazione dell’INPS: il trattamento economico di maternità non deve subire riduzioni per effetto del contratto di solidarietà, in quanto la maternità è un istituto di tutela costituzionale che prevale sulle misure temporanee di gestione delle crisi aziendali.

Per le lavoratrici che rientrano dal congedo di maternità durante un periodo di contratto di solidarietà, si applicheranno le condizioni previste dall’accordo come per gli altri lavoratori, ma con le tutele aggiuntive previste per le neomamme dalla normativa vigente.

Malattia durante il periodo di solidarietà

In caso di malattia durante il contratto di solidarietà, il trattamento dipende dalla collocazione temporale dell’evento:

  • Se la malattia coincide con un periodo in cui il lavoratore avrebbe dovuto lavorare secondo il programma di solidarietà, ha diritto all’indennità di malattia calcolata sulla retribuzione piena
  • Se la malattia coincide con un periodo di sospensione totale dell’attività, prevale il trattamento di integrazione salariale
  • Se la malattia coincide con un periodo di riduzione dell’orario, il trattamento sarà misto, con l’indennità di malattia per le ore in cui avrebbe dovuto lavorare e l’integrazione salariale per le ore di riduzione

È importante che il lavoratore presenti regolarmente i certificati medici di malattia, anche durante il periodo di contratto di solidarietà.

Contratto di solidarietà: vantaggi e svantaggi

Il contratto di solidarietà presenta diversi vantaggi e svantaggi per tutte le parti coinvolte, che è utile analizzare per una valutazione completa dello strumento.

Benefici per l’azienda: incentivi e agevolazioni

Le aziende che stipulano un contratto di solidarietà possono beneficiare di:

  • Riduzione del costo del lavoro proporzionale alla riduzione dell’orario
  • Mantenimento delle professionalità e del know-how aziendale che andrebbero persi in caso di licenziamenti
  • Possibilità di ricevere contributi aggiuntivi in alcuni casi, specialmente per il contratto di solidarietà espansiva
  • Miglioramento del clima aziendale rispetto all’alternativa dei licenziamenti
  • Maggiore flessibilità nell’utilizzo della forza lavoro, con possibilità di modulare l’orario in base alle esigenze produttive
  • Decontribuzione parziale in alcuni periodi, in base alle disposizioni legislative vigenti

Questi vantaggi rendono il contratto di solidarietà uno strumento strategico per la gestione delle crisi temporanee e dei processi di ristrutturazione aziendale.

Vantaggi per i lavoratori e la collettività

Dal punto di vista dei lavoratori e della collettività, i principali benefici includono:

  • Salvaguardia dei posti di lavoro evitando i licenziamenti
  • Riduzione dell’impatto economico grazie all’integrazione salariale
  • Mantenimento dei diritti previdenziali attraverso la contribuzione figurativa
  • Distribuzione del sacrificio tra tutti i lavoratori, anziché concentrarlo su alcuni
  • Riduzione dei costi sociali legati alla disoccupazione
  • Mantenimento della coesione sociale nelle comunità locali
  • Possibilità di utilizzo del tempo liberato per formazione o altre attività

In particolare, il contratto di solidarietà espansiva può favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di giovani e disoccupati, contribuendo a ridurre la disoccupazione complessiva.

Potenziali criticità e come affrontarle

Tuttavia, il contratto di solidarietà presenta anche alcune criticità:

  • Riduzione del reddito per i lavoratori, nonostante l’integrazione salariale
  • Complessità amministrativa nella gestione del contratto
  • Possibile impatto negativo sulla professionalità dei lavoratori a causa della riduzione dell’attività
  • Rischio di utilizzo improprio come anticamera dei licenziamenti
  • Difficoltà nella distribuzione equa della riduzione dell’orario tra diversi reparti o mansioni
  • Potenziale allungamento dei tempi di ristrutturazione aziendale

Per affrontare queste criticità, è essenziale:

  • Negoziare accordi dettagliati che prevedano la massima equità possibile
  • Pianificare attività di formazione durante i periodi di riduzione dell’orario
  • Stabilire obiettivi chiari per il superamento della crisi aziendale
  • Monitorare costantemente l’implementazione dell’accordo
  • Prevedere meccanismi di verifica periodica e di adeguamento dell’accordo

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